Ministero dell'Economia e delle Finanze
Condizioni generali per l'accesso diretto ai servizi telematici di consultazione della banca dati catastale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del direttore dell'Agenzia del Territorio 4 maggio 2007, come integrato da ultimo con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 28 giugno 2017
Art. 1
(Oggetto)
L'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate per la consultazione della banca dati catastale è consentito alle condizioni e nei termini di cui agli articoli seguenti, che il richiedente dichiara di accettare integralmente.
Art. 2
(Accesso al servizio)
L'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale avviene con la modalità pro tempore prevista dall'Agenzia delle Entrate, che potrà prevedere un'opportuna registrazione del richiedente
Art. 3
(Tributi speciali catastali)
La consultazione della banca dati catastale è consentita previo pagamento dei tributi speciali catastali, come previsto dalla normativa vigente, pari a quelli per i servizi telematici in convenzione, aumentati del cinquanta per cento, come da apposito listino. Gli importi di cui al periodo precedente sono versati dall'Utente sul conto corrente postale unico a livello nazionale dell'Agenzia delle Entrate, con le modalità telematiche indicate, che il richiedente dichiara di aver consultato e di accettare integralmente. Per i servizi richiesti è resa disponibile la ricevuta ("RT") rilasciata da pagoPa, il cui importo complessivo comprende i tributi speciali catastali e le eventuali commissioni applicate dal Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP).
Art. 4
(Utilizzazione dei dati)
L'utente si impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti esclusivamente per i fini consentiti dalla legge, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di protezione dei dati personali. L'utente, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, è responsabile dell'uso improprio od eccessivo delle informazioni acquisite a seguito dell'accesso alla banca dati.
Art. 5
(Inibizione al servizio)
La violazione degli obblighi di cui al decreto del direttore dell'Agenzia del Territorio 4 maggio 2007 e successive modifiche, nonché degli obblighi assunti con l'accettazione delle presenti Condizioni Generali, comporta l'inibizione alla fruizione del servizio telematico.
Art. 6
(Gestione dei sistemi informativi)
L'Agenzia delle Entrate ha l'esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate, ferma restando la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all'amministrazione finanziaria. Ha, altresì, l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sull'Agenzia delle Entrate per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio. L'utente prende atto che, in relazione alla capacità elaborativa del sistema ed alle esigenze del servizio, l'Agenzia delle Entrate si riserva di introdurre limiti al numero di interrogazioni giornaliere per ogni singolo utente.
Art. 7
(Clausola di salvaguardia)
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali si applicano le disposizioni di cui al decreto del direttore dell'Agenzia del Territorio 4 maggio 2007 e successive modifiche.